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Pappagalli
in batteria ovvero: quale didattica senza ricerca? All’o.d.g. del C.d.F. di Lettere del 18.4.07 è stato allegato un documento - redatto dal prorettore vicario Alfredo Corpaci, approvato dal Senato accademico nella seduta dell'11.4.07 e trasmesso a tutto il corpo docente dell'ateneo fiorentino, nella versione definitiva, in data 14.5.07 - concernente Compiti e regole di utilizzazione dei professori e ricercatori universitari. Colpisce subito negativamente, in questa specie di mansionario, la scarsità dello spazio riservato all’Attività di ricerca scientifica (sì e no una mezza cartella) rispetto a quello dedicato all’Attività didattica (più di 13 cartelle); non solo perché il collegamento tra le due attività e la stretta dipendenza della qualità dell’insegnamento dalla ricerca dovrebbero essere a tutti evidenti, ma anche per la specificità che da sempre distingue l’istituzione universitaria da ogni altra istituzione scolastica. Gli atenei sono il luogo dove si elabora il pensiero, dove si crea il sapere scientifico, non il luogo della ripetizione del già detto e dell’insegnamento fondato sul ‘manuale’. Ma questo iniziale stupore si trasforma in autentica preoccupazione quando si arriva al punto 2.2, dedicato alla Quantificazione dell’impegno didattico. Qui l’estensore del documento avanza un’interpretazione discutibile dell’art.10 del D.P.R. 382/80: enunciato infatti l’art. 10 di detto D.P.R. laddove esso “prescrive un impegno didattico non inferiore a 350 ore per i professori a tempo pieno”e “un impegno massimo di 350 ore” per i ricercatori a tempo pieno, l’estensore afferma che “il tenore letterale della norma che riguarda i professori, oltre che il confronto tra questa [...] e quella sui ricercatori [...] fanno ritenere che la quantificazione dell’impegno didattico dei professori, fermo il minimo individuato dalla legge, sia rimessa all’autonomia degli Atenei”. A tale affermazione si potrebbe ragionevolmente obiettare che la definizione del tetto minimo di ore per i professori era conseguente alla considerazione che certe discipline con un numero alto di studenti richiedono un impegno didattico (esami, tesi, relazioni, seminari, ricevimento) spesso largamente maggiore alla 350 ore richieste, mentre altre discipline con numero esiguo di studenti potrebbero anche richiederne uno minore, cosa che evidentemente il legislatore non intendeva consentire. Diversa era, in questa prospettiva, la logica che guidava alla prescrizione di un impegno massimo di ore per i ricercatori, la cui preminente attività di studio e ricerca si riteneva, a ragione, non dovesse esser limitata oltre un certo numero di ore (appunto 350) dall’espletamento dell’attività didattica. Prof. ord. di Letteratura italiana moderna e contemporanea
Università di Firenze
Postilla 18.05.07. Sull'argomento si è aperta nel frattempo un'accesa discussione. In una lettera inviata al Ministro dell'UR, al Presidente del CUN, al Presidente della CRUI e ai Rettori, il Presidente del CIPUR, prof. Vittorio Mangione, osserva che l'interpretazione estensiva della norma (giudicata "gravemente erronea e fuorviante"), priverebbe d'ogni significato il comma 19, art. 1 della legge n. 230.05, confliggendo, inoltre, sia con la tutela dei diritti acquisiti in ambito lavorativo (art. 2077, 2° comma c.c.), sia col noto divieto di reformatio in peius più volte sancito in materia di pubblico impiego. La lettera si conclude col rilievo che l'indebita imposizione di obblighi lavorativi "potrebbe innescare, oltre a decise azioni sindacali, una serie di pesanti iniziative giudiziarie anche con finalità risarcitorie" . Sembra peraltro difficile contestare la ragionevolezza della risposta (che qui accludiamo) del Rettore dell'Università di Bari alla protesta espressa dal Presidente del CIPUR:
Come al solito, gli Atenei stanno procedendo in ordine sparso: chi imponendo l'obbligo delle 120 ore 'frontali' fin dal prossimo anno accademico, chi temporeggiando, a conferma dello stato confusionale in cui versa l'università italiana grazie alla scellerata 'autonomia'. Almeno su questo punto, sarebbe doveroso applicare una normativa unica, stabilita in sede ministeriale. L. L. |