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Illegalità a cascata (Ma il barone ha sempre ragione) Il
«Corriere della Sera» di oggi 28 marzo 2009 pubblica un violento
attacco di Gian Antonio Stella all’appena nominato Capo Dipartimento
dell’Università Antonello Masia, definito «il burocrate che salva
i ‘maestri’» - notare le virgolette - (e vanifica le sentenze).
L’articolo espone una lunga serie di vicende di nepotismo, abusi e
intimidazioni nei confronti di concorrenti ‘sgraditi’, ed elenca
gli interventi dell’autorità giudiziaria che ha dichiarato nulli
tali concorsi fraudolenti. Ma i vincitori sono ancora tutti al loro
posto. E questo grazie, in larga misura, alla ‘filosofia’ di Masia,
che salvò persino l’operato dei responsabili di «plurime e
prolungate condotte criminose», nonché di «profonda e amorale
illegalità» (parole del giudice che emise la sentenza), rei di
avere scandalosamente truccato un concorso di Otorinolaringoiatria
tagliato su misura per figli d’arte e raccomandati di ferro. La
ciambella di salvataggio fu giustificata col sottile distinguo «che
la sentenza penale non annulla automaticamente l’atto amministrativo
senza la pronuncia del giudice amministrativo»; inoltre «l’annullamento
di un atto non può fondarsi sulla mera esigenza di ripristino della
legalità, ma deve tener conto della sussistenza di un interesse
pubblico». Per il Masia-pensiero l’interesse pubblico prevalente
consiste sempre e soltanto nel mantenimento dello status quo: vuoi
mettere il trauma dei poveri studenti che fossero, Dio ne scampi!,
depauperati del sublime insegnamento impartito dal figlio,
dall’amante, dal cugino del barone che ha incattedrato cotanti
luminari? E chi potrebbe riparare lo sfacelo conseguente
all’annullamento di concorsi ove i neobaronetti hanno piazzato a
loro volta legioni di scagnozzi e tirapiedi? L’assurdo
di questa storia torna a galla ora per la meritata, anzi meritatissima
promozione di Masia a dominus,
come scrive Stella, dell’università italiana. Ma nella denuncia del
«Corriere», in realtà, non c’è nulla di nuovo. Già nel 2006
Quirino Paris aveva denunciato con una documentazione esauriente ed
ineccepibile l’incredibile insabbiamento di sentenze definitive
emesse dai giudici in nome del popolo italiano e di fatto finite nella
spazzatura. Non c’era solo la vergogna di Otorinolaringoiatria (otto
cattedratici condannati per abuso di ufficio, falso ideologico e
violenza privata); c’era anche l’economia agraria nel libro nero.
Scriveva Paris: «La
Sezione Sesta del Consiglio di Stato, in data 31 gennaio 2006, ha
pubblicato la sentenza n. 315/2006 con la quale conferma
l’annullamento del concorso universitario per professore di seconda
fascia del settore scientifico disciplinare G010 (economia e estimo
rurale) bandito nel 1990. In quel concorso nazionale, una commissione
di nove membri dichiarò idonei 35
candidati. Mariella Eboli, ricercatrice dell’Università di Roma la
Sapienza, fece ricorso al TAR del Lazio che nel 1999 dichiarò
l’annullamento del concorso a causa dell’illegale composizione
della commissione giudicatrice per la presenza del professor Cosimo
Cassano che era già stato commissario nel precedente concorso del
1986. Molti idonei e il MIUR fecero appello al Consiglio di Stato che
il 31 gennaio 2006 confermò l’annullamento del concorso. In
particolare, la sentenza legge: “Essendo stato confermato
l’annullamento della nomina della commissione d’esame, a motivo
della accertata incompatibilità del prof. Cassano, anche
l’annullamento di tutti gli atti compiuti da questa commissione,
compreso il giudizio sui singoli candidati, deve essere confermato”.
Per il cittadino legalitario, ma ingenuo, il da farsi è chiarissimo.
I trentacinque ‘idonei’ del 1990 decadono dal loro titolo di
professore associato illegalmente acquisito. Inoltre, la loro
partecipazione a successivi concorsi universitari in qualità di
membri di commissione invalida anche quei concorsi. In appendice si
riporta l’analisi di tutti i concorsi che dovrebbero essere
annullati a seguito della sentenza del Consiglio di Stato. In
sintesi, 1. La
commissione del concorso annullato del 1990 dichiarò idonei 35
candidati. Al febbraio 2006, undici (11) idonei (decaduti per via
della sentenza) svolgono il ruolo di professore associato, mentre
ventiquattro (24) idonei hanno assunto, nel frattempo, il ruolo di
professore ordinario (straordinario). 2.
Nel concorso per professori universitari di seconda fascia bandito nel
1998 per lo stesso settore disciplinare, cinque (5) idonei del
concorso 1990 fecero parte della commissione di valutazione. Di
conseguenza, i lavori di quella commissione sono da considerarsi
invalidi e i 26 idonei del concorso 1998 sono da considerarsi
decaduti. 3. Dal
1999 al 2005, i 35 idonei del concorso 1990 (ora decaduti) hanno
partecipato come membri delle commissioni di valutazione a 94 concorsi
universitari. La loro partecipazione fu, per la maggioranza dei casi
(71), in qualità di professori associati. Anche questi concorsi
devono ritenersi invalidati dalla sentenza del Consiglio di Stato N.
315/2006. 4. Dal
1999 al 2005, i 26 idonei del concorso 1998 hanno partecipato come
membri di commissioni a 26 concorsi universitari. La loro
partecipazione fu, per la maggioranza dei casi (20), in qualità di
professori associati. Anche questi concorsi devono ritenersi
invalidati dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 315/2006. Il MIUR,
ed in particolare la Direzione Generale per l’Università diretta
dal Dott. Antonello Masia, dovrebbe essere l’organismo pubblico che
rende esecutiva la sentenza del Consiglio di Stato. In realtà, quali
sono le prospettive di una sia pur limitata esecuzione di tale
sentenza? Le prospettive non sono favorevoli. Il MIUR si è sempre
rifiutato di eseguire qualsiasi sentenza della Corte d’Appello,
della Corte di Cassazione, del Tribunale Amministrativo e del
Consiglio di Stato che richiedesse l’annullamento di un concorso». Paris
denunciava chiaramente l’attività di temporeggiamento, se non
addirittura ostruzionistica, del MIUR rispetto all’esecuzione della
sentenza (il Ministero si rivolse, per aver lumi circa
l’annullamento del concorso, prima al Consiglio di Stato, poi alla
Corte Penale d’Appello, poi alla Corte di Cassazione e di nuovo al
Consiglio di Stato), per concludere sconsolatamente che «i
‘vincitori’ [del concorso annullato] rimangono nei ruoli delle
rispettive università e lo Stato si incarica di pagare loro stipendi
e pensioni». E vane furono anche le campagne di Ateneopalermitano a
favore delle tesi di Paris (e soprattutto delle sentenze giudiziarie).
Arriva ora la degna conclusione di questa tipica storia italiana: il cunctator
maximus ottiene il
riconoscimento dovuto alla sua esemplare strategia da conte zio
(troncare, sopire...). Come sempre, nell’università italiana e nel
relativo ministero, chiunque governi, a farla da padroni sono i soliti
volponi. |